Odg per la seduta n. 177 della commissione Finanze e Tesoro
SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XVIII LEGISLATURA --------------------


6a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)


177ª seduta: mercoledì 3 giugno 2020, ore 14
178ª e 179ª seduta: giovedì 4 giugno 2020, ore 9 e 15


ORDINE DEL GIORNO


PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

IN SEDE REFERENTE
Seguito dell'esame del disegno di legge:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore alla Commissione FENU
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 4ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 11ª, della 12ª, della 13ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali) Seguito esame e rinvio
(1829)

IN SEDE REDIGENTE
I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
1. Loredana DE PETRIS. - Disposizioni per favorire la definizione delle sofferenze bancarie a carico di famiglie e imprese
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a e della 10ª Commissione)
(79)
2. URSO ed altri. - Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 10ª e della 14ª Commissione)
(788)
3. LANNUTTI ed altri. - Misure in materia di tutela della proprietà immobiliare sottoposta a procedura esecutiva
(Pareri della 2a e della 5a Commissione)
(1287)
- Relatore alla Commissione BUCCARELLA
II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
1. RUFA ed altri. - Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di destinazione del 5 per mille alla Guardia di Finanza, alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri o al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
(Pareri della 1a, della 4a e della 5ª Commissione)
(1443)
2. RUFA ed altri. - Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di destinazione del 5 per mille alla Guardia di Finanza, alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco o al Corpo di polizia penitenziaria
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 4ª e della 5ª Commissione)
(1521)
- Relatore alla Commissione MONTANI

III. Seguito della discussione del disegno di legge:
Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari - Relatore alla Commissione BUCCARELLA
(Pareri della 1a, della 2a e della 5a Commissione)
(892)
IV. Discussione del disegno di legge:
SIRI ed altri. - Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente - Relatore alla Commissione PEROSINO
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 10ª Commissione)
(1712)

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019 - Relatrice alla Commissione DRAGO
(Relazione alla 14ª Commissione)
(1721)
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica - Relatore alla Commissione SCIASCIA
(Previe osservazioni della 5ª e della 14ª Commissione)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117)
(n. 152)

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO

PEROSINO - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali. -

Premesso che:

il settore degli spiriti, che comprende una larghissima famiglia di prodotti di grandissima tradizione storica italiana consumati come aperitivo o come fine pasto, genera per l'economia italiana un valore aggiunto stimabile in poco meno di 4,5 miliardi di euro, con un numero di occupati pari a 228.000 persone, e l'equivalente di 2,6 miliardi di euro di gettito alle casse dello Stato sotto forma di entrate fiscali contributive e di accise;

in Italia, i consumi di spiriti sono strutturalmente in calo a partire dagli anni '70, e solo la categoria "liquori e distillati" ha registrato un calo superiore al 60 per cento;

il settore della birra ha goduto negli ultimi anni di ripetute riduzioni dell'accisa, che è stata ridotta dell'equivalente del 2 per cento, a beneficio di tutto il settore;

il patrimonio economico, sociale e culturale rappresentato dai produttori di aperitivi, liquori, amari, distillati e? a rischio, soprattutto a seguito della decisione del Governo americano di applicare, dal 18 ottobre 2019, dazi compensativi sui liquori e gli spiriti italiani in misura pari al 25 per cento ad valorem, che rimarranno invariati almeno fino all'agosto 2020, quando si procederà a una nuova revisione dei prodotti soggetti all'imposta doganale;

i dazi compensativi, in alcuni casi, determinano un aumento del prezzo superiore anche al 35 per cento del valore del bene, che rischia di determinare una perdita occupazionale di quasi 1.000 addetti tra le fila delle piccole e medie imprese, che producono liquori e che esportano negli USA;

il settore degli spiriti e dei prodotti alcolici intermedi è inoltre sottoposto al pagamento del contrassegno di Stato, che però nella pratica non ha più alcuna funzione di "certificazione" né offre particolari condizioni di controllo quanto all'effettivo pagamento dell'accisa (dovuta a monte prima dell'immissione in commercio), ed ha altresì cessato di avere qualunque funzione di certificazione di originalità e autenticità,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano assumere disposizioni normative a titolo compensativo, riducendo del 2 per cento il livello di accisa ed eliminando l'obbligo del contrassegno di Stato sugli spiriti e sui prodotti alcolici intermedi, così da sostenere il comparto degli aperitivi, dei distillati e dei liquori, in larghissima parte costituito da imprese familiari italiane, prevalentemente piccole e medie, diffuse su tutto il territorio nazionale, vocate alle produzioni tradizionali tipiche del nostro Paese, che hanno senza dubbio titolo ad essere considerate un'eccellenza del made in Italy nel mondo.


(3-01426)


LANNUTTI, PESCO, PRESUTTO - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -

Premesso che:

l'Istituto nazionale di statistica (Istat) è un ente pubblico di ricerca, interamente finanziato dallo Stato, avente per finalità istituzionale il rilevamento e la diffusione dei dati statistici;

con sentenza n. 302/2018, depositata in segreteria il 21 maggio 2018, la Seconda sezione giurisdizionale di Appello della Corte dei conti, in via definitiva, ha rigettato il gravame proposto dall'ex presidente dell'Istat, Luigi Biggeri, dagli ex direttori generali Olimpio Cianfarani e Giuseppe Perrone, e dall'ex direttore centrale Valerio Terra Abrami, avverso la sentenza n. 1096, emessa dalla Sezione giurisdizionale del Lazio il 7 novembre 2012, con la quale i medesimi, a fronte di un danno erariale quantificato dalla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti in oltre 91 milioni di euro, per parziale prescrizione del medesimo danno, erano stati condannati a risarcire all'erario la somma complessiva di euro 210.364, così suddivisa: per l'ex presidente Luigi Biggeri, 145.384 euro; per l'ex direttore generale Olimpio Cianfarani, euro 47.880; per l'ex direttore generale Giuseppe Perrone, euro 10.260 e per l'ex direttore centrale Valerio Terra Abrami, euro 6.840, oltre spese legali e interessi, anche a favore di Adusbef e di Usi-Ricerca, intervenuti in giudizio ad adiuvandum della Procura generale;

l'azione della Procura regionale del Lazio della Corte dei conti era stata originata da un esposto del sindacato Usi-Ricerca presentato nel 2007, in relazione alla mancata applicazione da parte dell'Istat delle sanzioni previste per la violazione dell'obbligo di fornire le informazioni richieste dall'Istat in sede di raccolta dei dati necessari all'elaborazione delle indagini statistiche (art. 11 del decreto legislativo n. 322 del 1989);

con ricorso proposto in data 4 luglio 2018, l'ex presidente Biggeri, chiedeva la revocazione della citata sentenza n. 302/2018;

previo rigetto, con ordinanza n. 35 del 24 settembre 2018, dell'istanza di sospensiva degli effetti della sentenza impugnata, con decisione n. 10/2020, depositata il 27 gennaio 2020, la Corte dei conti - II Sezione giurisdizionale d'appello, dichiarava inammissibile il ricorso proposto dal Biggeri,

si chiede di sapere:

se l'Istat, a distanza di più 2 anni dal deposito della sentenza n. 302/2018 e di 4 mesi dalla pubblicazione della sentenza di revocazione n. 10/2020, a norma del disposto dell'art. 14, comma 7, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, abbia richiesto il pagamento delle somme oggetto della condanna, e se gli interessati abbiano provveduto al versamento di quanto dovuto;

qualora, invece, l'Istat fosse rimasto inerte fino ad oggi, quali provvedimenti urgenti si intendano attivare, dal momento che le sentenze spietatamente vengono sempre applicate quando si tratta di normali cittadini soccombenti, anche ai fini dell'applicazione di eventuali sanzioni a carico dei responsabili del mancato recupero della suddetta somma, con conseguente eventuale danno erariale.


(3-01588)

BAGNAI, PERGREFFI, URRARO, ARRIGONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, BERGESIO, PIZZOL, LUCIDI, CANTU', PIANASSO, CANDURA, SAPONARA, ALESSANDRINI, CAMPARI, ZULIANI, MONTANI, BRIZIARELLI, CASOLATI, BOSSI Simone, PUCCIARELLI, IWOBI, STEFANI, VALLARDI - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -

Premesso che:

l'articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cosiddetto "decreto "Crescita"), consentiva la trasformazione in credito d'imposta delle DTA (deferred tax assets, attività per imposte anticipate) non ancora imputate in diminuzione del reddito disponibile, nel caso di aggregazioni, realizzate mediante operazioni di fusione, scissione ovvero conferimento di azienda o di rami di azienda riguardanti più società, di imprese finanziarie e non finanziarie aventi sede legale, alla data del 1° gennaio 2019, nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna, fino a un massimo di 500 milioni di euro ed entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della norma;

come confermato da numerose fonti di stampa, nelle intenzioni del legislatore la norma era esplicitamente indirizzata a risolvere le note criticità della Banca Popolare di Bari, e più in generale avrebbe potuto fungere da stimolo all'integrazione fra banche popolari, allo scopo di rafforzare il sistema bancario meridionale;

con decisione del 13 dicembre 2019 la Banca d'Italia poneva la Banca Popolare di Bari in amministrazione straordinaria, in ragione delle perdite patrimoniali;

conseguentemente, il 16 dicembre 2019 il Governo emanava il decreto-legge n. 142 (decreto "Popolare Bari"), recante "misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno", che all'art. 1 disponeva l'assegnazione all'Agenzia nazionale per l'attrazione investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia di contributi in conto capitale, fino all'importo complessivo massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2020, interamente finalizzati al rafforzamento patrimoniale di Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.A., affinché questa promuovesse lo sviluppo di attività finanziarie e di investimento, anche attraverso il ricorso all'acquisizione di partecipazioni al capitale di società bancarie;

l'8 gennaio 2020 gli onorevoli Zanni, Donato, Grant e Rinaldi si rivolgevano con interrogazione con richiesta di risposta scritta, alla Commissione europea, chiedendo se la riluttanza ad utilizzare la norma sulle DTA ex decreto-legge n. 34 del 2019 nel salvataggio della Banca Popolare di Bari, fosse stata determinata dal timore di una procedura di infrazione per violazione della norma sugli aiuti di Stato;

il 9 marzo 2020 la vicepresidente esecutiva della Commissione europea, Margarethe Vestager, rispondendo all'interrogazione, dichiarava che: "per il momento, la misura prevista non è stata notificata alla Commissione. Di conseguenza, la Commissione non è in grado di affermare se la misura prevista sia compatibile con le norme sugli aiuti di Stato";

il 28 aprile 2020 fonti di stampa riportavano che gli uffici del Ministero dell'economia non avevano ancora inviato a Bruxelles le notifiche necessarie per garantire che i provvedimenti presi con i recenti decreti relativi all'emergenza COVID-19 fossero in linea con la normativa europea sugli aiuti di Stato, come modificata dal cosiddetto "Temporary Framework";

considerato che:

il ritardo nell'applicazione della norma, ex art. 44-bis del decreto-legge n. 34 del 2019, ha determinato una situazione di allarme sui mercati e presso i cittadini, conseguente alla richiesta di amministrazione straordinaria per la Banca Popolare di Bari, e un significativo esborso di denaro pubblico;

l'attuale quadro macroeconomico richiederà il frequente ricorso a interventi pubblici che potendo astrattamente configurarsi come "aiuto di Stato", pur nel contesto normativo modificato dall'adozione del "Temporary framework", imporranno un tempestivo obbligo di notifica alla Commissione europea,

si chiede di sapere cosa motivi l'omessa notifica alla Commissione europea della norma ex art. 44-bis del decreto-legge n. 34 del 2019 e quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda prendere, una volta accertate le responsabilità, per scongiurare che simili episodi, particolarmente pregiudizievoli nell'attuale contesto economico, possano ripetersi in futuro.


(3-01597)

LANNUTTI, PRESUTTO, GAUDIANO, VANIN - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -

Premesso che:

da molti decenni il Tesoro vende i titoli di Stato italiani attraverso il sistema delle aste marginali. In altre parole ogni operatore, tramite le banche, può inviare al Tesoro per via telematica fino a tre domande in relazione a ogni bond emesso e fino alle ore 11 di mattina del giorno del collocamento. Ciascuna domanda dovrà prevedere prezzi (rendimenti) diversi. Scaduto il termine, l'accettazione delle domande non è più possibile e il Tesoro provvede a ordinare le richieste ricevute per ciascun bond in funzione decrescente di prezzo o crescente di rendimento. Le richieste verranno accolte tutte allo stesso prezzo «marginale», quello più basso. Esempio: Tizio si propone di acquistare un BTP a dieci anni e con cedola al 2 per cento a 95, Caio a 95,50 e Sempronio a 96. Tutti e tre si vedranno aggiudicare i bond a 95, il prezzo più basso offerto, ovvero al rendimento più alto. Una vera e propria anomalia, incomprensibile;

questo sistema si presta a pratiche collusive ai danni del Tesoro. Basta che gli investitori si mettano d'accordo tra loro, facendo sì che anche uno solo di loro offra meno di tutti, che l'affare è fatto. Il prezzo di aggiudicazione si abbassa per tutti, per cui lo Stato colloca il suo debito incassando di meno e mettendo a bilancio un rendimento annuale più alto;

considerato che:

i principali Paesi europei non usano una simile tecnica. La Germania, ad esempio, fissa un range compreso tra un prezzo minimo e uno massimo, all'interno del quale le domande vengono accettate;

nel caso il mercato si mostrasse indisponibile a comprare tutti i Bund ai prezzi desiderati dal Governo l'asta può andare tecnicamente "scoperta", ovvero non tutti i titoli vengono collocati e la parte non acquistata dai privati viene presa in carico dalla Bundesbank, la banca centrale tedesca. Cosa accaduta più di una volta negli ultimi anni, dati i rendimenti infimi offerti, negativi fino alle medio-lunghe scadenze;

inoltre, a quanto risulta agli interroganti:

l'asta dei titoli decennali di Stato del Tesoro italiano tenutasi a maggio, nonostante abbia avuto una domanda pari a sei volte l'offerta, ha visto dei tassi pari all'1,97 per cento, un'enormità rispetto alla percentuale di mercato reale alla quale sarebbero potuti essere piazzati, come ha rilevato anche il sito esperto in materia finanziaria "Scenari Economici";

il 12 maggio scorso il Tesoro statunitense ha messo all'asta trentadue miliardi di titoli di Stato Usa a un tasso finale dello 0,712 per cento, a fronte di una aspettativa del Tesoro di 0,7 per cento, ma molto meno di quanto pagato sull'asta precedente, 0,77 per cento, nonostante l'oggettivo periodo di crisi e di necessità impellente di tutti i Paesi, Stati Uniti compresi. Questo perché, in un momento in cui le azioni appaiono evidentemente gonfiate, i titoli obbligazionari privati rischiosi e gli investimenti sulle materie prime ancora più incerti, chi vuole salvare il proprio capitale non ha altro che i titoli di Stato. Ragionamento che vale anche per l'Italia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questa pratica, che il Tesoro continua ad adottare a ogni asta, a parere degli interroganti anomala e poco conveniente per il nostro Paese;

se non ritenga che sia giunto il momento, considerato il difficilissimo periodo che il nostro Paese sta attraversando e l'estremo bisogno di risparmio da parte delle finanze pubbliche, di abbandonare le vendite d'asta «marginali» e di iniziare ad adottare metodi d'asta più convenienti, come quello tedesco, per esempio;

se non ritenga che potrebbe esserci stato in passato un cartello tra i vari soggetti acquirenti, facendo così abbassare i prezzi d'asta e aumentare gli interessi che il nostro Paese dovrà versare nei prossimi dieci anni.


(3-01601)